dovranno essere assoggettate al regime del c.d. “split payment”. Pertanto, a partire da tale data, i fornitori/contraenti dovranno emettere fattura riportando sulla stessa la dicitura “operazione soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/72”, ed addebitano l'imposta ad I.R.E., quale committente/cessionario, ma senza inserirla in liquidazione periodica e senza incassarla. I.R.E., a sua volta, provvederà a versare l’imposta secondo modalità e termini fissati con Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
La presente comunicazione, pubblicata sul sito istituzionale di I.R.E., ha valore di attestazione, ai sensi del comma 1-ter dell’art. 1 del citato DL 50/2017, della riconducibilità di I.R.E. alla tipologia di soggetti per i quali si applicano le norme di cui al medesimo articolo.