La normativa regionale prevede che vengano svolte verifiche a campione sul 2% degli APE trasmessi dai tecnici certificatori al SIAPEL (Sistema Informativo APE Liguria) in ogni anno solare. I.R.E. S.p.A. è stata incaricata da Regione Liguria, tramite la L.R n. 22/2007 e ss.mm.ii.,  di svolgere tutte le attività inerenti al procedimento di verifica a campione degli APE. Le modalità di svolgimento delle verifiche sono definite nel TITOLO IV “Procedure per la verifica a campione degli APE trasmessi al SIAPEL” del regolamento regionale n. 1/2018 e ss.mm.ii..

Il procedimento di verifica si articola nelle seguenti fasi:

 

  • Estrazione APE: gli attestati da sottoporre a verifica sono individuati tramite sorteggio nella misura pari ad almeno il 2% della totalità degli APE trasmessi al SIAPEL durante l’anno solare antecedente. I sorteggi vengono effettuati due volte l’anno. Dopo ogni estrazione, I.R.E. S.p.A. provvede a dare comunicazione dell’avvio del procedimento di verifica ai soggetti interessati tramite apposito avviso pubblicato sul sito di I.R.E. S.p.A. e sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
  • Prima verifica: tutti gli APE estratti sono sottoposti ad una prima verifica tramite il codice catasto regionale degli impianti termici. Tale accertamento è volto ad accertare il rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti termici al servizio dell’edificio/unità immobiliare oggetto dell’APE.
  • Graduatoria di non conformità: ai fini dell’effettuazione delle ulteriori verifiche, ad ogni APE estratto e non decaduto (a seguito della prima verifica) è assegnato un punteggio di non conformità, calcolato secondo le modalità previste nell’Allegato A del r.r. n.1/2018 e ss.mm.ii. Per ogni estrazione viene formata una graduatoria degli APE secondo un ordine decrescente di punteggio. La normativa regionale individua un valore soglia che rappresenta il parametro di riferimento con cui confrontare i punteggi di non conformità assegnati.

La procedura di verifica stabilita dal r.r. n.1/2018 e ss.mm.ii. prevede che:

  • per gli APE con un punteggio di non conformità inferiore al valore soglia, il procedimento di verifica si concluda con esito positivo;
  • i primi trenta APE di ogni graduatoria, aventi un punteggio di non conformità superiore al valore soglia, vengano sottoposti a verifica con sopralluogo;
  • i restanti APE di ogni graduatoria, aventi un punteggio di non conformità superiore al valore soglia, siano sottoposti ad un’ulteriore verifica documentale.
  • Verifica con sopralluogo: I.R.E. S.p.A. comunica al proprietario attuale dell’immobile la data e l’orario del sopralluogo con un anticipo di almeno 20 giorni, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Il proprietario, almeno 5 giorni prima della data programmata di sopralluogo, deve confermare la disponibilità o richiedere la modifica della data proposta. Il sopralluogo sarà effettuato da un tecnico verificatore incaricato da I.R.E. S.p.A. e dotato di tesserino di riconoscimento. Il sopralluogo permette al tecnico verificatore di rilevare le grandezze oggetto di controllo ed effettuare una valutazione degli aspetti che intervengono nella fase di compilazione dell’APE.

Come previsto dal r.r. n. 1/2018 e ss.mm.ii., nel caso di impossibilità ad accedere all'immobile, ovvero nel caso di mancata conferma della disponibilità ad effettuare il sopralluogo da parte del proprietario, I.R.E. S.p.A. fissa per una sola volta una nuova data e la comunica nuovamente al proprietario, il quale deve confermare almeno 5 giorni prima della data proposta. Il mancato sopralluogo determinato, per la seconda volta, dall'impossibilità di accedere all'immobile, ovvero la mancata conferma della disponibilità, equivalgono ad esito negativo della verifica e comportano la decadenza dell'APE.

 

  • Verifica documentale: I.R.E. S.p.A contatta il tecnico certificatore e richiede ulteriori chiarimenti e/o la documentazione necessari a giustificare le non conformità riscontrate. Qualora la documentazione o i chiarimenti forniti non risultino sufficienti, si procederà ad effettuare un sopralluogo presso l’edificio/unità immobiliare oggetto dell’APE, secondo la procedura sopra indicata. Nel caso in cui la documentazione o i chiarimenti non vengano forniti entro il termine perentorio previsto, l’esito della verifica si considera negativo.
  • Comunicazione esito: I.R.E. S.p.A. comunica l’esito della verifica e l’eventuale decadenza dell’APE, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata, al soggetto certificatore, al proprietario attuale dell’immobile ed al proprietario dell’immobile al momento della redazione dell’APE, ove diverso da quello attuale.
  • Sanzione: in tutti i casi di esito negativo della verifica, l’APE decade e si applicano, nei confronti deltecnico certificatore, le sanzioni amministrative di cui all’articolo 15, comma 3, del d.lgs. 192/2005 e ss.mm.ii. Il proprietario non è soggetto ad alcuna sanzione amministrativa inerente l’APE oggetto della verifica, anche in caso di esito negativo e tutta la procedura non comporta alcuna spesa a suo carico.