Cos’è l’Attestato di Prestazione Energetica (APE)?
L’APE contiene le informazioni tecniche relative al sistema edificio-impianto e permette di conoscere la qualità energetica dell’edificio.
Per quali tipologie di edifici è previsto l’obbligo di redigere l’Attestato di Prestazione Energetica?
Le tipologie di edifici per cui è richiesto l’APE sono:
- edifici residenziali;
- edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari;
- edifici adibiti ad uffici e assimilabili;
- edifici adibiti ad ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili;
- cinema e teatri, sale di riunione per congressi;
- mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto;
- bar, ristoranti, sale da ballo;
- edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili;
- piscine, saune e assimilabili;
- palestre e assimilabili;
- servizi di supporto alle attività sportive;
- edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
- edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili.
Quando è necessario dotare l’edificio di Attestato di Prestazione Energetica?
In base al D.lgs. 192/2005 e ss.mm.ii. l’APE è richiesto in caso di:
- nuove costruzioni;
- compravendita;
- locazione;
- ristrutturazioni importanti;
- edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 250 m².
Sono previsti dei casi di esclusione dall’obbligo di dotazione dell’APE?
In base al D.Lgs. 192/2005 ed al D.M. Linee Guida del 26/06/2015, sono esclusi dall’obbligo di redazione dell’APE:
- gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili, ovvero quando il loro utilizzo e/o le attività svolte al loro interno non ne prevedano il riscaldamento o la climatizzazione ;
- gli edifici agricoli o rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione;
- i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;
- box, autorimesse, parcheggi multipiano, cantine, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi ovvero gli edifici il cui utilizzo standard non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici di climatizzazione. L’attestato di prestazione energetica è, peraltro, richiesto con riguardo alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica;
- gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose;
- i ruderi, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile;
- i fabbricati in costruzione per i quali non si disponga dell'abitabilità odell'agibilità al momento della compravendita, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile. In particolare:
- gli immobili venduti nello stato di "scheletro strutturale", cioè privi di tutte le pareti verticali esterne o di elementi dell'involucro edilizio;
- gli immobili venduti "al rustico", cioè privi delle rifiniture e degli impianti tecnologici;
- i manufatti, comunque, non riconducibili alla definizione di edificio dettata dall’art. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 192/05 e ss.mmii.
Chi può redigere l’Attestato di Prestazione Energetica?
L’Attestato di Prestazione Energetica può essere redatto solo da professionisti iscritti all’elenco dei soggetti abilitati al rilascio dell’Attestato di Prestazione Energetica in Regione Liguria.
L’elenco dei tecnici abilitati al rilascio dell’APE è consultabile sul sito di Regione Liguria. Per accedere direttamente alla sezione dedicata cliccare al seguente link: Elenco professionisti.
Per quanto tempo è valido un Attestato di Prestazione Energetica?
L'attestato di prestazione energetica ha una validità temporale massima di 10 anni a partire dal suo rilascio, ma:
- deve essere aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'edificio o dell’unità immobiliare nel caso debba essere utilizzato;
- la validità temporale massima dell’APE è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell'edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento.
Sono previste verifiche sulla conformità degli APE?
Sì, la L.R. n. 22/2007 e ss.mm.ii. prevede che I.R.E. S.p.A. effettui verifiche a campione sulla conformità dell’APE alle disposizioni vigenti. Per ulteriori informazioni, consultare la pagina Procedimento di verifica degli APE.
E’ previsto un contributo regionale per ogni Attestato di Prestazione Energetica trasmesso telematicamente alla Regione?
Sì, è previsto un versamento pari a € 20,00 come contributo alle spese necessarie per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici (DGR n. 1175 del 05/10/2012).