L’Attestato di Prestazione Energetica (APE) previsto dalla normativa di riferimento è redatto da un tecnico abilitato il quale documenta, su base standard, le prestazioni energetiche di un immobile mediante un’analisi dei componenti dell’involucro (pareti, serramenti, solai, copertura, etc.) e delle caratteristiche impiantistiche (sistemi di generazione, distribuzione, emissione e regolazione). L’APE è un documento tecnico che descrive le prestazioni energetiche del sistema edificio-impianto ed è finalizzato a sensibilizzare il cittadino sulle tematiche relative all’efficienza energetica. Per rendere il documento semplice ed intuitivo è stata studiata una classificazione che si articola dalla classe A4, sinonimo di elevatissime prestazioni, alla G, che comprende gli edifici a maggior consumo e quindi più inquinanti.
Secondo il D.Lgs. 192/2005 e ss.mm.ii. l’APE è richiesto in caso di:
- nuova costruzione;
- compravendita;
- locazione;
- ristrutturazione importante;
- edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 250 m².
In Liguria l'APE deve essere redatto da un professionista inserito nell'Elenco regionale dei soggetti abilitati al rilascio dell'Attestato di Prestazione Energetica.
Per la redazione dell’APE il tecnico abilitato svolge un sopralluogo presso l’immobile oggetto di certificazione, allo scopo di rilevare le grandezze geometriche che definiscono l’involucro edilizio, le tipologie costruttive dei diversi elementi ed i dati tecnici relativi agli impianti in base ai servizi energetici presenti (riscaldamento, produzione di acqua calda sanitaria, raffrescamento se presente, ventilazione e, nel caso di immobili con destinazione d’uso non residenziale, illuminazione e trasporto).
L’acquisizione di tali dati consente al tecnico abilitato di redigere l’APE utilizzando il software di calcolo CELESTE 3.0, messo a disposizione on-line gratuitamente dalla Regione Liguria o tramite un software commerciale compatibile con le procedure liguri.
Una volta redatto il certificato, il tecnico provvede a trasmetterlo alla Banca Dati regionale e ad effettuare il versamento pari a 20,00 € come contributo alle spese necessarie per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici.
Completate quindi le procedure di trasmissione alla Regione, il tecnico consegna al richiedente la copia dell’APE timbrata e firmata e la ricevuta recante il numero di protocollo, rilasciata per via telematica dalla Regione.
L’APE ha una validità temporale massima di 10 anni a partire dal suo rilascio, ma:
- deve essere aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'edificio o dell’unità immobiliare nel caso debba essere utilizzato;
- la validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell'edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento.
In base al D.M. Linee Guida del 26/06/2015, il format nazionale dell’APE è quello indicato nell’Appendice B del suddetto decreto ed è composto da 5 pagine.
Nella prima pagina vi è una prima sezione “DATI GENERALI”, in cui vengono specificati la destinazione d’uso dell’immobile, l’oggetto dell’attestato, le motivazioni per cui è redatto l’APE, i riferimenti catastali dell’immobile ed i servizi energetici presenti. La seconda sezione, invece, è dedicata alla classificazione dell’immobile oggetto di attestato e si evidenzia la “PRESTAZIONE ENERGETICA GLOBALE DEL FABBRICATO”, attraverso una scala di classi (dalla più efficiente classe A4 alla meno efficiente classe G) volta ad offrire una comprensione immediata sulla qualità degli elementi edilizi e degli impianti presenti nell’edificio. In tale sezione viene riportata anche la prestazione energetica relativa al solo fabbricato.
La seconda pagina riporta la tabella “PRESTAZIONI ENERGETICHE DEGLI IMPIANTI E CONSUMI STIMATI” dove sono indicate le fonti energetiche utilizzate, la quantità annua consumata in uso standard, l’indice della prestazione energetica rinnovabile e le emissioni di CO2. Inoltre, tale pagina riporta anche le “RACCOMANDAZIONI”, ovvero gli interventi migliorativi consigliati e la stima dei risultati conseguibili, esprimendo una valutazione di massima del potenziale di miglioramento dell’edificio o immobile oggetto dell’attestato di prestazione energetica.
La terza pagina riporta la quantità di energia prodotta in situ ed esportata annualmente, nonché la sua tipologia, oltre che ad altri dati di dettaglio sia del fabbricato che degli impianti.
La quarta pagina riporta le informazioni sul miglioramento della prestazione energetica, anche in termini di strumenti nazionali o locali, legate all’esecuzione degli interventi migliorativi. Tale pagina riporta inoltre gli elementi identificativi del soggetto certificatore, la dichiarazione di indipendenza e i riferimenti per la reperibilità, oltre alle informazioni sul sopralluogo obbligatorio e sull’eventuale software utilizzato per la redazione dell’attestato.
Nella quinta pagina vi sono informazioni per facilitare la lettura dell’attestato e note utili alla sua compilazione.